Contattaci

per telefono dalle 9:00 alle 18:00


+33 450 64 66 50

fatti richiamare da un esperto entro 48 ore!

Condizioni Generali

Condizioni Generali

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i servizi e operazioni eseguiti, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità di trasporto, dalle società DUPESSEY&CO, DUPESSEY-DISTRIBUTION, DUPESSEY-STRADIS e DUPESSEY-TRADE, di seguito denominate “DUPESSEY”. Qualsiasi impegno o operazione con DUPESSEY implica l’accettazione totale, senza alcuna riserva, da parte del committente delle condizioni di seguito definite. Nessuna condizione particolare o altra condizione generale emanata dal committente può prevalere sulle presenti condizioni generali, salvo esplicita e scritta accettazione da parte di DUPESSEY.

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sia dichiarata nulla o considerata non scritta, tutte le altre disposizioni rimarranno applicabili.

 

Articolo 1: DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti condizioni generali, i seguenti termini sono definiti come segue:

Committente: la parte che stipula il contratto di servizio con DUPESSEY.

Collo: un oggetto o un insieme di oggetti, indipendentemente da peso, dimensioni e volume, che costituiscono un’unità al momento della consegna per il trasporto (contenitore, gabbia, cassa, cartone, pallet avvolto o imballato dal committente, roll, ecc.), preparato dal mittente prima del ritiro, anche se il contenuto è dettagliato nel documento di trasporto.

Operazione di trasporto: lo spostamento della merce da parte di DUPESSEY o di un subappaltatore, comprendente qualsiasi operazione di trasferimento del carico (passaggio a magazzino, apertura di porte, carico/scarico, movimentazione tra due trasporti, ecc.).

 

Articolo 2: RESPONSABILITÀ

2.1 Responsabilità per i subappaltatori

La responsabilità di DUPESSEY è limitata a quella prevista per i subappaltatori nell’ambito dell’operazione affidata. Quando i limiti di responsabilità degli intermediari non sono stati comunicati al committente, si presume che siano identici a quelli di DUPESSEY.

2.2 Responsabilità di DUPESSEY

2.2.1 Trasporto stradale di merci (soggetto alla Convenzione “CMR” per il trasporto internazionale e al contratto generale per il trasporto nazionale nella sua ultima versione).

2.2.1.a) Perdite e danni:

In caso di responsabilità di DUPESSEY, per qualsiasi motivo, i risarcimenti saranno limitati come segue:

Per il trasporto internazionale: 8.33 DTS per chilogrammo di merce danneggiata o mancante (tasso disponibile su www.imf.org).

Per il trasporto nazionale:
– Per spedizioni inferiori a 3 tonnellate: €33 per chilogrammo di merce mancante o danneggiata, fino a un massimo di €1.000 per collo perso o danneggiato.
– Per spedizioni superiori a 3 tonnellate: €20 per chilogrammo, senza superare il prodotto del peso lordo della spedizione (in tonnellate) moltiplicato per €3.200.

2.2.1.b) Ritardo:

Le date di ritiro e i tempi di consegna non sono contrattuali e sono forniti solo a titolo indicativo.

2.2.2 Altri modi di trasporto

Per tutti gli altri modi di trasporto, la responsabilità di DUPESSEY sarà limitata ai massimali previsti dalla normativa vigente.

 

Articolo 3: RISERVE

La responsabilità del vettore può essere impegnata in caso di perdita o danno solo se vengono fatte riserve specifiche e motivate sul documento di trasporto. Spetta al destinatario-ricevitore effettuare le necessarie e sufficienti verifiche e confermare tali riserve nelle forme e nei termini di legge. In caso contrario, nessuna azione potrà essere intrapresa contro DUPESSEY e i suoi subappaltatori.

 

Articolo 4: ASSICURAZIONE

DUPESSEY può, su ordine scritto e ripetuto per ogni spedizione dal committente, sottoscrivere per conto di quest’ultimo un’assicurazione “Ad Valorem” (o “assicurazione sulle merci”) dietro compenso per le spese di gestione. L’ordine scritto del committente deve specificare esplicitamente i rischi da coprire e il valore da garantire. In assenza di specifiche precise, saranno assicurati solo i rischi ordinari.

In questo caso specifico, agendo come mandatario del committente, DUPESSEY non può in alcun modo essere considerato un assicuratore.

 

Articolo 5: MERCI PERICOLOSE

In caso di trasporto e/o stoccaggio di merci pericolose, anche in quantità minime, il committente è tenuto a informare DUPESSEY sulla natura di tali merci e a fornire tutte le informazioni necessarie in relazione alla normativa applicabile. In caso di controversia, l’assenza, l’insufficienza o l’imprecisione delle informazioni fornite dal cliente esonerano DUPESSEY da qualsiasi responsabilità.

 

Articolo 6: CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I servizi sono pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, senza sconto, nel luogo di emissione. Il committente è sempre garante del loro pagamento.

È vietata la detrazione unilaterale dell’importo dei danni presunti dal prezzo dei servizi dovuti.

Quando, eccezionalmente, sono stati concessi termini di pagamento, qualsiasi pagamento parziale sarà imputato in primo luogo sulla parte non privilegiata dei crediti. Il mancato pagamento di una singola rata comporterà, senza formalità, la decadenza del termine, rendendo immediatamente esigibile il saldo, anche in caso di accettazione di effetti. Gli interessi di mora saranno automaticamente applicati nel caso in cui le somme dovute vengano versate dopo la data di pagamento concordata e indicata sulla fattura. Tali interessi di mora saranno equivalenti a tre volte il tasso di interesse legale, in conformità con l’articolo L441-6 del Codice del Commercio francese, oltre a un’indennità fissa per le spese di recupero crediti di 40 euro, come previsto dall’articolo D441-5 dello stesso Codice.

 

Articolo 7: DIRITTO DI PEGNO

DUPESSEY dispone di un diritto di pegno convenzionale, che comporta il diritto di ritenzione e di preferenza generale su tutte le merci, i valori e i documenti in suo possesso a garanzia di tutti i crediti che detiene nei confronti del committente, anche precedenti e estranei alle operazioni in questione, purché siano effettivamente in suo possesso.

 

Articolo 8: PRESCRIZIONE

Nel settore del trasporto su strada, tutte le azioni derivanti dal contratto tra le parti si prescrivono entro un anno dalla data di consegna o, in mancanza di consegna, dalla data prevista per essa.

Le azioni relative ad altri modi di trasporto saranno prescritte in conformità con le disposizioni di legge vigenti applicabili al trasporto in questione.

Per gli altri servizi, le azioni di responsabilità si prescrivono entro un anno dalla data di inadempimento del contratto.

 

Articolo 9: CLAUSOLA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE

In caso di controversia o contestazione, sarà competente esclusivamente il Tribunale Commerciale di Annecy, anche in caso di pluralità di convenuti o chiamate in garanzia.

 

Articolo 10: VALIDITÀ

Nel caso in cui più versioni delle presenti condizioni generali vengano portate a conoscenza del committente, solo la versione più recente sarà considerata valida.

 

Condizioni generali applicabili a partire da gennaio 2022.

Condizioni generali liberamente consultabili sul nostro sito www.dupessey.com